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  • Venerdì 13 Maggio 2011 16:18
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    Normativa/Nazionale

    pensionamento anticipato per addetti ai lavori faticosi e pesanti

    DECRETO LEGISLATIVO n. 67 del 21/04/2011

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    DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67

    Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle  lavorazioni
    particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
    legge 4 novembre 201, n. 183. (11G0111) 
    in G.U.R.I. del 12 maggio 2011, n. 108
    

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
      Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
      Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90  e  91,  della
    legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
      Visto l'articolo 1  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come
    modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
      Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
      Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
      Visto l'articolo 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
    previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
      Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
    rappresentative dei lavoratori e dei datori  di  lavoro  in  data  25
    gennaio 2011; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 28 gennaio 2011; 
      Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
    lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
    nella seduta del 10 febbraio 2011; 
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
    Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 13 aprile 2011; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                  E m a n a 
     
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
     
     Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 
     
      1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto
    2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre
    2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso
    al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il  requisito
    di anzianita' contributiva non inferiore a  trentacinque  anni  e  il
    regime di decorrenza  del  pensionamento  vigente  al  momento  della
    maturazione  dei  requisiti  agevolati,  le  seguenti  tipologie   di
    lavoratori dipendenti: 
        a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente  usuranti  di
    cui all'articolo 2 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
    previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
    Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
        b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti  ai  soli  fini
    del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 
          1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
    g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  che  prestano  la
    loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del
    predetto comma 2, per almeno 6 ore per un  numero  minimo  di  giorni
    lavorativi all'anno non inferiore a 78  per  coloro  che  maturano  i
    requisiti per l'accesso anticipato nel periodo  compreso  tra  il  1°
    luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per  coloro  che
    maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 
          2) al di fuori dei casi di cui al  numero  1),  lavoratori  che
    prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra  la
    mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo  1,  comma  2,
    lettera d), del predetto decreto legislativo  n.  66  del  2003,  per
    periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; 
        c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano  le
    voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro
    di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente  decreto
    legislativo, cui si applicano  i  criteri  per  l'organizzazione  del
    lavoro previsti  dall'articolo  2100  del  codice  civile,  impegnati
    all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un
    ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con  mansioni
    organizzate  in  sequenze  di  postazioni,  che  svolgano   attivita'
    caratterizzate  dalla  ripetizione  costante   dello   stesso   ciclo
    lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
    flusso  continuo  o  a   scatti   con   cadenze   brevi   determinate
    dall'organizzazione del lavoro o  dalla  tecnologia,  con  esclusione
    degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di  produzione,  alla
    manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di  regolazione
    o controllo computerizzato delle linee di produzione e  al  controllo
    di qualita'; 
        d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a
    9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 
      2.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e'
    esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma  1  abbiano  svolto
    una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b),  c)
    e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per  un
    periodo di tempo pari: 
        a) ad almeno sette  anni,  compreso  l'anno  di  maturazione  dei
    requisiti,  negli  ultimi  dieci  di  attivita'  lavorativa,  per  le
    pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; 
        b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva,  per  le
    pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. 
      3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto
    dei periodi  di  svolgimento  effettivo  delle  attivita'  lavorative
    indicate alle lettere a),  b),  c)  ed),  con  esclusione  di  quelli
    totalmente coperti da contribuzione figurativa. 
      4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di  cui
    al comma 1 conseguono il diritto  al  trattamento  pensionistico  con
    un'eta'  anagrafica  ridotta  di  tre  anni  ed  una  somma  di  eta'
    anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre  unita'  rispetto
    ai requisiti previsti dalla Tabella  B  di  cui  all'Allegato  1della
    legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano  fermi  gli  adeguamenti  dei
    requisiti  agli  incrementi   della   speranza   di   vita   previsti
    dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
      5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui
    al comma 1 conseguono il  diritto  al  trattamento  pensionistico  in
    presenza dei seguenti requisiti: 
        a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il  30  giugno
    2009, un'eta'  anagrafica  ridotta  di  un  anno  rispetto  a  quella
    indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247  del
    2007; 
        b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre
    2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed  una  somma  di  eta'
    anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto
    ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella  B  di  cui
    all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007; 
        c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una
    somma di eta' anagrafica e anzianita'  contributiva  ridotta  di  una
    unita' rispetto ai requisiti indicati per  lo  stesso  periodo  nella
    predetta Tabella B; 
        d) per gli anni 2011 e 2012, un'eta' anagrafica inferiore ridotta
    di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
    ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati  per  lo  stesso
    periodo nella medesima Tabella B. 
      6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma  1,
    lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui
    inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
    dal 1° luglio 2009, la riduzione del  requisito  di  eta'  anagrafica
    prevista ai commi 4 e 5 non puo' superare: 
        a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita'  per  un
    numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
        b) due  anni  per  coloro  che  svolgono  le  predette  attivita'
    lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. 
      7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'  considerata,  tra  le
    attivita' di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  medesimo,  quella
    svolta da ciascun lavoratore per  il  periodo  di  tempo  piu'  lungo
    nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso
    di svolgimento per un periodo di tempo  equivalente,  quella  di  cui
    alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto
    anche una o piu'  delle  attivita'  di  cui  alle  altre  fattispecie
    indicate alle lettere a), b), c) e d) del  comma  1,  si  applica  il
    beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
    considerazione il periodo complessivo in cui  sono  state  svolte  le
    attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le  attivita'
    specificate al comma 6 medesimo siano state  svolte  per  un  periodo
    superiore alla meta'. 
      8. Sono fatte salve  le  norme  di  miglior  favore  per  l'accesso
    anticipato  al  pensionamento,   rispetto   ai   requisiti   previsti
    nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di  miglior
    favore non sono cumulabili o  integrabili  con  le  disposizioni  del
    presente articolo. 
      9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo  restando
    quanto  disciplinato  dall'articolo  3,  con  effetto   dalla   prima
    decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    purche', in  ogni  caso,  successiva  alla  data  di  cessazione  del
    rapporto di lavoro. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
     
    Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e
                           relativa documentazione 
     
      1. Ai fini dell'accesso al beneficio  di  cui  all'articolo  1,  il
    lavoratore interessato deve trasmettere  la  relativa  domanda  e  la
    necessaria documentazione: 
        a) entro il 30 settembre  2011  qualora  abbia  gia'  maturato  o
    maturi i requisiti agevolati  di  cui  all'articolo  1  entro  il  31
    dicembre 2011; 
        b) entro il 1°  marzo  dell'anno  di  maturazione  dei  requisiti
    agevolati qualora tali requisiti siano maturati a  decorrere  dal  1°
    gennaio 2012. 
      2.  La  domanda  di  cui  al  comma  1,   presentata   all'Istituto
    previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve  essere
    corredata da copia o estratti  della  documentazione  prevista  dalla
    normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cui
    all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui  emerga
    la  sussistenza  dei   requisiti   necessari   per   l'anticipo   del
    pensionamento  secondo   quanto   previsto   dall'articolo   1,   con
    riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessari
    periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo  1,  sia
    alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili
    a: 
        a) prospetto di paga; 
        b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
    lavoro; 
        c) libretto di lavoro; 
        d) contratto di lavoro individuale indicante anche  il  contratto
    collettivo  nazionale,  territoriale,  aziendale  e  il  livello   di
    inquadramento; 
        e) ordini  di  servizio,  schemi  di  turnazione  del  personale,
    registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi
    o mansioni; 
        f) documentazione medico-sanitaria; 
        g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del  decreto
    legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza  di  tale
    disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; 
        h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; 
        i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo  18
    del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  e  certificato  di
    idoneita' alla guida. 
        l) documento di valutazione del rischio  previsto  dalle  vigenti
    disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
        m) comunicazioni di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  9-bis,
    comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e  successive
    modificazioni; 
        n) dichiarazione di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  4-bis,
    comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le
    informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
        o) altra documentazione equipollente. 
      3.  L'ente  previdenziale  dal  quale  deve   essere   erogato   il
    trattamento  pensionistico  comunica,  secondo  quanto  previsto  dal
    decreto di cui all'articolo  4,  all'interessato,  nel  caso  in  cui
    l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza  utile
    del  trattamento  pensionistico,  la  quale  resta  subordinata  alla
    presentazione  all'ente  medesimo  della  domanda  di   pensionamento
    dell'interessato  ai  fini  della  verifica   dell'integrazione   dei
    requisiti previsti. 
      4. La presentazione della domanda oltre  i  termini  stabiliti  dal
    comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti,  il
    differimento   del   diritto   alla   decorrenza   del    trattamento
    pensionistico anticipato pari a: 
        a) un mese, per un ritardo della  presentazione  compreso  in  un
    mese; 
        b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso  tra  un
    mese e due mesi; 
        c) tre mesi per un ritardo della presentazione  di  tre  mesi  ed
    oltre. 
      5. A decorrere dal mese successivo alla data di  pubblicazione  del
    decreto  di  cui  all'articolo  4,  vengono  adottate  modalita'   di
    rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto,  dello
    svolgimento da parte del lavoratore e  nel  relativo  periodo,  delle
    attivita' di cui all'articolo 1. 
      6. Il datore di lavoro e'  tenuto  a  rendere  disponibile  per  il
    lavoratore la documentazione di cui al comma 2,  tenuto  conto  degli
    obblighi di conservazione della medesima. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
     
                         Meccanismo di salvaguardia 
     
      1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento  del  diritto
    emerga, dal monitoraggio delle  domande  presentate  ed  accolte,  il
    verificarsi di  scostamenti  del  numero  di  domande  rispetto  alle
    risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo  7,  la  decorrenza   dei
    trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in  ragione  della
    maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5
    e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e,  a  parita'
    degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,
    al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla
    base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di
    pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
    finanziarie. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
     
                             Modalita' attuative 
     
      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
    di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
    organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  dei
    lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono  adottate
    entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto  legislativo,  le  necessarie  disposizioni  attuative,   con
    particolare riferimento: 
        a) all'espletamento del monitoraggio e  della  procedura  di  cui
    all'articolo  3,  da  effettuarsi  con   il   procedimento   di   cui
    all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  eventualmente
    anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali  per  la
    specificazione,   ove   necessario,   dei    criteri    da    seguire
    nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b); 
        b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla
    documentazione di cui all'articolo  2,  con  particolare  riferimento
    all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
    lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi  di  lavoro  di
    cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6; 
        c) alle comunicazioni  che  l'ente  previdenziale  erogatore  del
    trattamento pensionistico  fornisce  all'interessato  in  esito  alla
    presentazione della domanda di cui all'articolo 2; 
        d) alla predisposizione di criteri da  seguire  nell'espletamento
    dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
    del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti
    che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 
        e) alle modalita' di utilizzo da  parte  dell'ente  previdenziale
    delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto
    organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
    anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in
    possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori
    nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento
    all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
    lettera c), e ai relativi periodi di cui  al  comma  2  del  medesimo
    articolo 1; 
        f) alle disposizioni relative alle modalita' di rilevazione,  per
    i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento  da  parte
    del  lavoratore  e  nel  relativo  periodo  delle  attivita'  di  cui
    all'articolo 1, commi 1 e 6; 
        g)  alla  individuazione  dei  criteri  di   priorita'   di   cui
    all'articolo 3; 
        h)  alle  forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che
    gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare
    riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine
    alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
     
                          Obblighi di comunicazione 
     
      1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione  cui
    aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui  all'articolo  1
    della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per  via
    telematica, alla Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  per
    territorio e ai competenti istituti previdenziali,  con  periodicita'
    annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo  continuativo
    o compreso in regolari  turni  periodici,  nel  caso  in  cui  occupi
    lavoratori notturni cosi' come  definiti  all'articolo  1,  comma  1,
    lettera b). 
      2.  Il  datore  di  lavoro  che  svolge  le  lavorazioni   indicate
    dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazione
    alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e  ai
    competenti istituti previdenziali  entro  trenta  giorni  dall'inizio
    delle  medesime.  In  sede  di  prima  applicazione  della   presente
    disposizione, la comunicazione  e'  effettuata  entro  trenta  giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
      3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e  2
    e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.  Si
    applica quanto previsto dall'articolo 13, comma  2  e  seguenti,  del
    decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
     
                         Disposizioni sanzionatorie 
     
      1.  Ferme  restando  l'applicazione  della  disciplina  vigente  in
    materia di revoca del  trattamento  pensionistico  e  di  ripetizione
    dell'indebito e le sanzioni penali  prescritte  dall'ordinamento  nel
    caso  in  cui  il  fatto  costituisca  reato,  qualora   i   benefici
    previdenziali  di  cui  all'articolo   1   siano   stati   conseguiti
    utilizzando  documentazione  non  veritiera,  chi  ha  fornito   tale
    documentazione e'  tenuto  al  pagamento  in  favore  degli  istituti
    previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al  doppio  di
    quanto indebitamente erogato. 
      2.  Il  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
    politiche  sociali  nonche'  degli  enti  che  gestiscono  forme   di
    assicurazione   obbligatoria   verifica    la    veridicita'    della
    documentazione di cui all'articolo 2. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
     
                            Copertura finanziaria 
     
      1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,  valutati  in
    312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro  per  l'anno
    2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si  provvede  a
    valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
    lettera f), della legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  appositamente
    costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
        Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Berlusconi,     Presidente      del
                                      Consiglio dei Ministri 
     
                                      Sacconi,  Ministro  del  lavoro   e
                                      delle politiche sociali 
     
                                      Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                      delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Alfano 
     
    
            
          
                                                               Allegato 1 
     
                              (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) 
     
                                 Elenco n. 1 
     
        
    
    |========|=================================================|
    |  Voce  |                 Lavorazioni                     |
    |========|=================================================|
    |  1462  |    Prodotti dolciari; additivi per bevande e    |
    |        |    altri alimenti                               |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |        |    Lavorazione e trasformazione delle resine    |
    |  2197  |    sintetiche e dei materiali polimerici        |
    |        |    termoplastici e termoindurenti; produzione   |
    |        |    di articoli finiti, etc.                     |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6322  |    Macchine per cucire e macchine rimagliatrici |
    |        |    per uso industriale e domestico              |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6411  |    Costruzione di autoveicoli e di rimorchi     |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |        |    Apparecchi termici: di produzione di vapore, |
    |  6581  |    di riscaldamento, di refrigerazione, di      |
    |        |    condizionamento                              |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6582  |    Elettrodomestici                             |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  6590  |    Altri strumenti ed apparecchi                |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |  8210  |    Confezione con tessuti di articoli per       |
    |        |    abbigliamento ed accessori; etc.             |
    |--------|-------------------------------------------------|
    |        |    Confezione di calzature in qualsiasi         |
    |  8230  |    materiale, anche limitatamente a singole     |
    |        |    fasi del ciclo produttivo                    |
    |========|=================================================|
    
        
    
     
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